Operando nel settore delle coperture, con le proprie maestranze, l’azienda è particolarmente esposta a pericoli di caduta da considerevoli altezze. Per evitare tali rischi, o quantomeno ridurli al minimo, si è dedicata al settore antinfortunistico brevettando, producendo e commercializzando svariate tipologie di dispositivi anti caduta, classe A e classe C.

Il dover obbligatoriamente intervenire su innumerevoli tipologie strutturali (acciaio, legno, muratura ecc.) ha determinato la necessità di progettare e produrre articoli che potessero adattarsi allo stato dei luoghi e quindi adeguare coperture esistenti con un nuovo impianto anti-caduta come previsto e prescritto dalle vigenti normative. 

Le varie linee di produzione sono oltremodo complete di molteplici soluzioni tecniche, ciò determina la possibilità di intervenire su qualsiasi tipo di tetto esistente, sia per le future manutenzioni a cui la copertura sarà soggetta, sia come ulteriore opera di cantieristica generale durante la fase di montaggio della copertura stessa. 

La sicurezza sul lavoro

Per lavoratori e datori di lavoro non è sempre semplice orientarsi tra regole e obblighi.

Tutte le procedure e le misure da adottare al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono state oggetto di una costante evoluzione, alla quale hanno contribuito sia gli apporti di diverse e variegate fonti, sia gli sviluppi giurisprudenziali.

Il graduale e continuo accrescimento delle tutele ha avuto come approdo una protezione che ormai ricomprende a pieno titolo non solo la dimensione della tutela della salute fisica del lavoratore, ma anche diversi ed ulteriori aspetti inerenti la sfera psichica e i valori della persona.

Le regole in merito alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi per lavoratori e aziende sono disciplinate dal Testo Unico, ovvero il Decreto Legislativo 81/2008.

La legge ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.

Ma cosa si intende per sicurezza sul lavoro? La sicurezza nei luoghi di lavoro è “La condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali”. Testo fondamentale che si occupa di regolamentare la sicurezza sul lavoro è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo numero 81 del 09/04/2008).

Sicurezza sul lavoro: soggetti interessati

I principali soggetti interessati dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro sono ovviamente due:

  • Il datore di lavoro, definito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro come: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
  • Il lavoratore: definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549.

Testo unico sicurezza sul lavoro

Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro è il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali, il programma delle misure opportune per il miglioramento della sicurezza, etc…
E’ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, che invece provvede: all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure, a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica, a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure preventive e protettive.

Formazione obbligatoria dei lavoratori

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere effettuata contestualmente all’assunzione, soltanto se non è possibile, deve essere completata entro 60 giorni.

Nella formazione obbligatoria (generale e specifica) dei lavoratori Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 6 ore. La formazione specifica varia a seconda del settore di attività.