L’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Negli anni passati veniva adoperato in grandi quantità nell’edilizia, soprattutto per produrre la miscela cemento-amianto, comunemente conosciuta come Eternit.
Quest’ultimo deriva il suo nome dal latino aeternitas, ovvero eternità; è stato creato nel 1901 dall’austriaco Ludwig Hatschek che ha brevettato la miscela e l’ha rivenduta nel 1903 ad Alois Steinmann il quale a sua volta ha aperto, nel 1903 a Niederurnen, le Schweizerische Eternitwerke AG.
Negli anni ’40 e ’50 l’eternit viene impiegato in diversi oggetti e soprattutto sfruttato a dismisura in edilizia, grazie al suo alto potere di resistenza al calore e all’isolamento.
Alcuni studi effettuati sul materiale portarono alla scoperta della sua dannosità per l’uomo.
Il divieto di estrazione e utilizzo dell’amianto
Nel 1992, l’amianto è stato vietato in Italia con la Legge n. 257 del marzo 1992: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e nel 1994 fu riconosciuta l’asbestosi, una malattia respiratoria cronica legata alle proprietà delle fibre di asbesto di provocare una fibrosi del tessuto polmonare.
La Legge 27 marzo 1992 n. 257: norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
Al Capo1 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 fanno riferimento le disposizioni generali concernenti le finalità della legge. Successivamente si espongono le norme in riferimento allo smaltimento e rimozione di manufatti in eternit.
Quindi: sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione dalla produzione e dalla commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.
Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d’intesa fra i Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili.
Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all’articolo 4.
Rimozione e smaltimento dell’amianto
Al Capo3 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 fanno riferimento le disposizioni riguardo il controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica. Questo articolo non ha subito variazioni con le successive leggi e decreti. Esso disciplina che:
- Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente. - Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
- Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nell’ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
All’art. 12 si fa riferimento alla rimozione dell’amianto ed alla tutela dell’ambiente; anche questo articolo non ha subito variazioni con le successive leggi e decreti.
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